VIC – VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE

VIC – VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE
“In forza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) una cosa immobile o mobile consegue lo “status” di “bene culturale” al termine di un intervento valutativo-ricognitivo dell’Amministrazione pubblica, che accerta in capo al bene la sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Il “Codice dei beni culturali” disciplina la funzione amministrativa di riconoscimento del bene culturale nel titolo I, capo I, della parte seconda (artt. 10-17). Tale funzione precede logicamente e cronologicamente tutte le altre. Essa riguarda sia la fase di ricerca e studio, che porta a rinvenire in un bene determinate caratteristiche, quali il periodo di produzione, l’autore, la rappresentatività, atte a confermarne l’interesse culturale, sia la qualificazione formale che, sul piano propriamente giuridico, individua secondo la legge una cosa quale “bene culturale”.

Il bene culturale così riconosciuto (cf. artt. 2, 10, 11, 12) ovvero già definito come tale (cf. art. 13, comma 2) ricade interamente sotto il sistematico regime di tutela disciplinato nelle varie e differenti funzioni e misure nel Codice stesso.
Tra le funzioni di tutela, vigilanza e ispezione rientrano pure le misure di conservazione, così come definite negli artt. 29 e segg., comprensive anche della manutenzione e del restauro.